(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Basilicata n. 10
                          del 12 marzo 1988)
                        IL CONSIGLIO REGIONALE
                             HA APPROVATO
                      IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         HA APPOSTO IL VISTO
                 IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                               PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
   Per   la  realizzazione  di  interventi  volti  al  completamento,
miglioramento ed adeguamento delle strutture  degli  itinerari  delle
nevi,  per  la  manutenzione  dei relativi impianti e mezzi speciali,
nonche' per la parziale copertura dei disavanzi nella gestione  degli
stessi  impianti  ed attrezzature, la Regione istituisce un fondo che
potra' essere utilizzato nel modo seguente:
     a)  Concessione  di  contributi,  in  conto capitale, ai comuni,
nella  misura  del  100%  delle  spese  per   interventi   volti   al
completamento,  miglioramento ed adeguamento delle strutture e per la
manutenzione di impianti e mezzi speciali neve;
     b)  Concessione  di  contributi,  in conto capitale, da erogarsi
tramite i comuni, ad enti e societa'  che  gestiscono  gli  impianti,
nella  misura del 75% dei disavanzi di gestione, comprovati con conti
economici e relativa documentazione probatoria.
   I  contributi  di  cui  alla  lettera  b)  non  potranno  superare
l'ammontare del 75% del fondo.